Art. 5.
(Principio di offensività e di irrilevanza del fatto).

      1. In materia di principio di offensività e di irrilevanza del fatto, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) prevedere che nessuno sia punito per un fatto che in concreto non offenda il bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice;

          b) prevedere che l'agente non sia punibile quando risultino la tenuità dell'offesa e l'occasionalità del comportamento.